Sempre più imprenditori, investitori e famiglie scelgono l’Italia come luogo in cui vivere, in tutto o in parte dell’anno. Il trasferimento è anche un passaggio giuridico: tocca la residenza, il regime fiscale, i beni, la famiglia e la successione. Pianificarlo in anticipo evita che scelte pratiche, come la data del trasloco o l’intestazione di un immobile, producano effetti non voluti.
Residenza anagrafica e residenza fiscale
La residenza anagrafica si ottiene con l’iscrizione presso il Comune in cui si stabilisce la dimora abituale. La residenza fiscale segue regole proprie, fissate dall’art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), riformato con effetto dal 2024: è considerato residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha in Italia la residenza, il domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, oppure è fisicamente presente nel territorio. L’iscrizione anagrafica costituisce una presunzione che ammette prova contraria.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono incidere sul risultato quando una persona risulta residente in due Stati. Per questo la data del trasferimento e la gestione dei legami con il Paese di provenienza vanno pianificate con i consulenti fiscali di entrambi i Paesi.
Ingresso e soggiorno
I cittadini dell’Unione europea godono del diritto di soggiorno e, superato un primo periodo, devono iscriversi all’anagrafe dimostrando i requisiti previsti. Per i cittadini di Paesi terzi occorre un visto d’ingresso coerente con lo scopo del soggiorno e, successivamente, un permesso di soggiorno. Tra le soluzioni più ricorrenti per chi non intende svolgere attività lavorativa in Italia vi è il visto per residenza elettiva, che richiede la disponibilità di risorse economiche stabili e adeguate; per chi effettua investimenti qualificati esiste uno specifico visto per investitori (art. 26-bis del D.Lgs. 286/1998). Requisiti e importi minimi vanno verificati al momento della domanda.
Il regime dei nuovi residenti
L’art. 24-bis del TUIR consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, e che non sono state residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti, di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria annua sui redditi prodotti all’estero. Il regime ha durata massima di quindici anni, può essere esteso ai familiari con un’imposta aggiuntiva e comporta, per i beni esteri, l’esonero da alcuni obblighi di monitoraggio e dall’imposta di successione e donazione.
Restano tassati ordinariamente i redditi di fonte italiana, e alcune plusvalenze su partecipazioni qualificate sono escluse nei primi anni. L’importo dell’imposta sostitutiva è stato aumentato più volte negli ultimi anni, con regole diverse a seconda della data del trasferimento: va verificato in modo aggiornato. È possibile presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate. La valutazione di convenienza è fiscale e va condotta con professionisti competenti; il ruolo del legale è coordinarla con gli altri profili del trasferimento.
Casa, famiglia e successione
L’acquisto di un immobile richiede verifiche su titolarità, conformità urbanistica e catastale, vincoli e ipoteche, e si perfeziona con atto notarile, di norma preceduto da un contratto preliminare. Per i cittadini extra-UE va verificata la condizione di reciprocità.
Sul piano familiare, il regime patrimoniale tra coniugi con elementi internazionali è regolato dal Reg. (UE) 2016/1103. Per le successioni, il Reg. (UE) 650/2012 prevede che la legge applicabile sia, in linea generale, quella dello Stato di ultima residenza abituale del defunto, salvo la scelta della legge della propria cittadinanza. Chi si trasferisce stabilmente in Italia rischia quindi di vedere applicata la legge italiana, che riserva quote di eredità ai familiari più stretti (la cosiddetta legittima). Una scelta di legge consapevole, espressa in un testamento, è spesso uno strumento essenziale. Il certificato successorio europeo facilita poi la gestione dell’eredità nei Paesi UE che applicano il Regolamento.
Coordinamento e quando rivolgersi a un legale
Il trasferimento in Italia coinvolge più professionisti: legali, fiscalisti, notai e consulenti nel Paese di provenienza. Il valore di un legale italiano sta nel coordinare questi profili in un’unica pianificazione:
- tempistica del trasferimento e coerenza tra situazione anagrafica, familiare ed economica;
- scelta e verifica degli immobili, con le relative garanzie contrattuali;
- organizzazione dei beni e delle partecipazioni, anche tramite società;
- testamento, scelta della legge applicabile e passaggio generazionale.
È opportuno avviare il confronto mesi prima del trasferimento, quando le opzioni sono ancora aperte. Le questioni regolate dal diritto di altri Paesi vanno esaminate con professionisti abilitati in quelle giurisdizioni.
Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale.