Chi amministra una società risponde delle proprie scelte non solo verso la società, ma anche, in determinate circostanze, verso i soci, i creditori e i terzi. Negli ultimi anni il quadro si è fatto più esigente, soprattutto per effetto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Conoscere i doveri e i rischi è il presupposto per una gestione serena e per una tutela patrimoniale che sia anche lecita ed efficace.
Doveri degli amministratori e azioni di responsabilità
Nelle S.p.A., gli amministratori devono adempiere i propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, e rispondono in solido verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri (art. 2392 c.c.). Il sistema prevede l’azione sociale di responsabilità, deliberata dall’assemblea o promossa dalla minoranza qualificata (artt. 2393 e 2393-bis c.c.), l’azione dei creditori sociali quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (art. 2394 c.c.) e l’azione del singolo socio o del terzo direttamente danneggiati (art. 2395 c.c.).
Nelle S.r.l., l’art. 2476 c.c. attribuisce a ciascun socio il potere di promuovere l’azione di responsabilità e, a seguito della riforma della crisi d’impresa, prevede espressamente la responsabilità verso i creditori sociali. Secondo un orientamento consolidato, il giudice non sindaca il merito delle scelte di gestione, ma la loro ragionevolezza e la diligenza con cui sono state preparate e assunte: istruttoria, informazioni raccolte, cautele adottate. Documentare il processo decisionale è quindi una tutela concreta.
Assetti adeguati e gestione della crisi
L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre diversi strumenti, a partire dalla composizione negoziata della crisi.
Quando si verifica una causa di scioglimento, come la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori possono gestire la società solo ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.). La norma prevede un criterio presuntivo di quantificazione del danno, basato sulla differenza tra patrimonio netto alla data in cui l’amministratore cessa dalla carica o si apre una procedura concorsuale e patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento. Tardare nel riconoscere la crisi è, in concreto, uno dei principali fattori di rischio personale.
Responsabilità fiscale e penale
Alcune norme tributarie estendono la responsabilità per i debiti fiscali della società agli amministratori e ai liquidatori, ad esempio quando durante la liquidazione vengono soddisfatti altri creditori prima del fisco. Sul piano penale rilevano i reati tributari del D.Lgs. 74/2000, come l’omesso versamento di ritenute o di IVA e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e i reati di bancarotta disciplinati dal Codice della crisi.
Tutela patrimoniale: strumenti e limiti
La protezione del patrimonio personale è legittima quando è pianificata per tempo, risponde a finalità reali e non pregiudica creditori già esistenti. Gli strumenti più utilizzati sono:
- una corretta separazione tra patrimonio personale e attività d’impresa, evitando garanzie personali non necessarie;
- polizze assicurative di responsabilità civile per amministratori e dirigenti (D&O);
- società holding per la detenzione delle partecipazioni e per la gestione del passaggio generazionale;
- fondo patrimoniale, vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust, ciascuno con presupposti e limiti propri.
Gli atti compiuti in prossimità di una crisi, o quando esistono già debiti rilevanti, sono esposti all’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), all’esecuzione semplificata prevista dall’art. 2929-bis c.c. per gli atti a titolo gratuito e, nei casi più gravi, a conseguenze penali. Una tutela credibile si costruisce quando l’impresa è in salute.
Quando rivolgersi a un legale
È utile un confronto con un legale al momento dell’assunzione di un incarico di amministratore, per valutare deleghe, flussi informativi e coperture assicurative; quando emergono segnali di tensione finanziaria; quando si ricevono contestazioni da soci, creditori o Amministrazione finanziaria; e quando si intende riorganizzare il patrimonio familiare e imprenditoriale. Intervenire presto amplia le opzioni disponibili e riduce l’esposizione personale.
Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale.