Nei rapporti commerciali internazionali, le clausole su legge applicabile e risoluzione delle controversie vengono spesso negoziate per ultime, in fretta. Quando nasce una lite, però, sono proprio queste a stabilire dove si discute, con quali regole, in quanto tempo e con quale possibilità di eseguire la decisione nel Paese della controparte.
La legge applicabile
Nell’Unione europea la legge applicabile ai contratti è individuata dal Reg. (CE) 593/2008 (Roma I). Le parti possono sceglierla liberamente, anche per una sola parte del contratto. In mancanza di scelta, il Regolamento indica criteri precisi: per la vendita di beni si applica la legge del Paese di residenza abituale del venditore, per i servizi quella del prestatore, per la distribuzione quella del distributore e per il franchising quella dell’affiliato. Restano comunque applicabili le norme di applicazione necessaria, cioè le disposizioni che uno Stato considera irrinunciabili.
Nell’agenzia commerciale, ad esempio, la tutela dell’agente che opera in uno Stato membro, comprese le indennità di fine rapporto di origine europea, non può essere aggirata con la scelta della legge di un Paese terzo. In Italia la materia è disciplinata dagli artt. 1742 ss. c.c. e dagli accordi economici collettivi di settore.
La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale
La Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG), in vigore in Italia e in gran parte dei principali partner commerciali, si applica alle vendite tra imprese con sede in Stati diversi aderenti alla Convenzione, o quando le norme di diritto internazionale privato rinviano alla legge di uno Stato aderente. Un aspetto spesso trascurato: scegliere la «legge italiana» senza altre precisazioni comporta, di regola, l’applicazione della CISG, che fa parte del diritto italiano. Chi preferisce il codice civile deve escludere espressamente la Convenzione.
La CISG ha regole proprie su formazione del contratto, conformità della merce, denuncia dei difetti entro un termine ragionevole e rimedi. Non è necessariamente svantaggiosa, ma va scelta o esclusa in modo consapevole.
Giurisdizione: dove si decide la lite
Tra Stati membri, il Reg. (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis) stabilisce come regola generale la competenza del giudice del domicilio del convenuto e, in materia contrattuale, anche quella del luogo di esecuzione: per la vendita, il luogo di consegna dei beni; per i servizi, quello in cui sono prestati. Le parti possono concordare un foro (art. 25), che si presume esclusivo. Le decisioni rese in uno Stato membro circolano negli altri senza necessità di exequatur.
Con controparti extra-UE il quadro dipende dalle convenzioni internazionali applicabili, come le Convenzioni dell’Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro e del 2019 sul riconoscimento delle sentenze, per gli Stati che vi hanno aderito, e dal diritto interno del Paese in cui si dovrà eseguire la decisione. Prima di scegliere il foro conviene chiedersi dove si trovano i beni della controparte.
Quando il contratto è regolato dalla legge italiana e si basa su condizioni generali predisposte da una parte, alcune clausole, tra cui limitazioni di responsabilità, deroghe alla competenza e clausole compromissorie, richiedono una specifica approvazione per iscritto (art. 1341 c.c.); per la clausola di scelta del foro tra Stati membri valgono i requisiti di forma del Regolamento.
Arbitrato e mediazione
L’arbitrato internazionale offre neutralità, riservatezza e scelta di arbitri esperti, e i lodi sono riconosciuti in oltre centosessanta Stati grazie alla Convenzione di New York del 1958. Con la riforma del processo civile, in Italia gli arbitri possono oggi concedere misure cautelari se le parti hanno loro attribuito questo potere, anche mediante rinvio a un regolamento arbitrale. Clausole di negoziazione o mediazione preliminare possono favorire soluzioni rapide, purché siano scritte in modo chiaro e con tempi definiti; in alcune materie, inoltre, la mediazione è condizione di procedibilità davanti al giudice italiano.
Le clausole che fanno la differenza e quando rivolgersi a un legale
Oltre a legge e foro, nei contratti internazionali meritano attenzione:
- Incoterms e passaggio del rischio, coerenti con le clausole di pagamento e le garanzie bancarie;
- limitazioni di responsabilità e penali, da verificare rispetto alla legge applicabile;
- esclusive, obiettivi minimi e disciplina del recesso nei contratti di distribuzione e agenzia;
- riservatezza, proprietà intellettuale e conformità alle sanzioni internazionali e ai controlli sulle esportazioni;
- lingua prevalente del contratto in caso di versioni diverse.
Il momento migliore per coinvolgere un legale è la redazione del contratto o la revisione delle condizioni generali. Quando la controversia è già sorta, una valutazione rapida su giurisdizione, legge applicabile, misure cautelari ed eseguibilità della decisione consente di scegliere la strategia più efficace. Le questioni regolate dal diritto straniero vanno esaminate con professionisti abilitati nelle relative giurisdizioni.
Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale.